RESPINTI I RICORSI PER LE MULTE DEL FAMIGERATO SEMAFORO DI NOLE CANAVESE

Il Giudice di Pace di Ivrea ha respinto tutti i ricorsi presentati per l’opposizione alle sanzioni amministrative comminate dal Comune di Nole per la violazione dell’art. 41 c. 11 C.d.S. (rif. art. 146 c. 3 C.d.S.) avvenute all’intersezione semaforica tra la via circonvallazione e la via Berretto direzione comune di Ciriè, dando così ragione al Comune, in aderenza alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Ecco il testo per esteso della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

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Ricorrente

contro

Comune di Noie (P.IVA 01282670015), in persona del sindaco prò tempore, con sede in Noie (TO), via Devesi 14

Resistente

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Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa – ricorso avverso Verbale di contestazione

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Conclusioni di parte ricorrente: annullamento del provvedimento impugnato, in subordine la riduzione della sanzione.

Conclusioni del resistente: respingere il ricorso, con vittoria di spese

Fatto e svolgimento del Giudizio

Con ricorso depositato in cancelleria nei termini di legge parte ricorrente proponeva ricorso avverso i provvedimenti di cui in epigrafe, tutti emessi nei suoi confronti dal Comune di Nole – Servizio di Polizia Municipale, quale proprietario – obbligato in solido del veicolo ….. per le violazioni dell’art. 41 c. 11 C.d.S. (rif. art. 146 c. 3 C.d.S.) avvenute in comune di Nole, all’intersezione tra la via circonvallazione e la via Berretto direzione comune di Ciriè.

Nelle proprie difese parte ricorrente eccepiva sostanzialmente:

  • Insussistenza della violazione – nel frangente era incolonnata nella corsia di sinistra della carreggiata e per i veicoli che vi transitavano l’impianto semaforico posto all’intersezione segnalava il divieto di svolta a sinistra, manovra da lei non eseguita in quanto ha proseguito in senso rettilineo, ponendo così in essere eventualmente la sola violazione dell’art. 146 c. 1 e 2 per non aver osservato la segnaletica stradale, ma non la violazione dell’art. 146 c. 3 C.d.S..
  • Il comune di Noie si costituiva in giudizio depositando comparsa in cancelleria in cui contestava le argomentazioni del ricorrente e chiedeva respingersi il ricorso.

All’udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul rilevatore automatico di infrazione “Photored PARVC”

Preliminarmente va rilevata l’idoneità dell’apparecchiatura “photored PARVC” alla rilevazione della violazione addebitata. In tema di violazione dell’art. 146 C.d.S. c. 3, (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della disciplina di cui al D.L. n. 151 del 2003, art. 201, comma 1 ter, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (da ultimo Cass. Civ., II sez., sent. n. 21605/11).

Cosi come indicato in verbale, con Decreto Dirigenziale prot. 1929 del 03.04.13 il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informatici e statistici ha approvato (omologazione) il rilevatore utilizzato in occasione dell’accertamento in questione (documentatore fotografico – rilevatore PARVC ditta costruttrice Project Automation S.p.A. di Monza (MI)) e prima dell’infrazione ne è stato verificato il corretto funzionamento. Sulle circostanze che precedono non vi è contestazione.

Sulla segnaletica stradale – sulla condotta illecita contestata

All’opponente è stata contestata la violazione dell’art. 41 c. 11 C.d.S. (in riferimento all’art. 146 c. 3 C.d.S. avvenuta in comune di Nole, all’intersezione tra la via circonvallazione e la via Berretto con direzione comune di Ciriè.

Il codice della strada all’art. 41 c. 11 dispone che “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni” ed all’art. 146 c. 3 “… il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652”

Ciò premesso, dall’esame degli atti e documenti di causa è emerso quanto segue.

La vicenda oggetto del presente giudizio concerne l’intersezione semaforica sita in comune di Nole tra la via Circonvallazione, la via Berretto e la via Rocca.

Per ciò che concerne lo stato dei luoghi, procedendo sulla via Circonvallazione ed avendo come riferimento la direzione di marcia da comune di Nole verso comune di Ciriè (ossia la stessa direzione tenuta dalla ricorrente in occasione dell’infrazione), in prossimità dell’intersezione la carreggiata si presenta suddivisa in due corsie di canalizzazione.

La corsia di sinistra è riservata alla svolta in via Rocca (ed è contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale) mentre quella di destra consente la prosecuzione su via Circonvallazione.

Superata l’intersezione la via Circonvallazione si presenta nuovamente a corsia unica.

L’intersezione è regolata da lanterne semaforiche veicolari di corsia.

In particolare, avendo come riferimento la direzione di marcia già considerata, all’intersezione ciascuna delle due corsie è munita di una lanterna semaforica riservata.

In occasione dell’infrazione il veicolo in questione si trovava all’intersezione con direzione comune di Ciriè e posizionata sulla corsia di sinistra di via circonvallazione (ossia, come già esposto, su quella riservata alla svolta a sinistra in via Rocca).

Nel frangente l’impianto semaforico segnalava luce rossa per la svolta a sinistra in via Rocca e luce verde per la prosecuzione su via Circonvallazione.

Stante la luce verde il veicolo ha proseguito la marcia in senso rettilineo su via Circonvallazione.

Le circostanze che precedono non sono oggetto di contestazione.

Parte ricorrente tuttavia eccepisce l’erroneità del verbale laddove le viene addebitata la violazione dell’art. 146 c. 3 C.d.S. mentre, a suo avviso, detta violazione si sarebbe potuta realizzare solo allorché avesse effettuato la svolta a sinistra e ciò in quanto nell’occasione la luce semaforica segnalava luce rossa solo per tale manovra.

Le argomentazioni dell’opponente non sono condivisibili dovendosi ritenere invece fondate quelle della parte resistente.

Preliminarmente va rilevato che l’infrazione in questione si è verificata in corrispondenza di intersezione, luogo che di per sé costituisce elemento di particolare pericolosità (art. 141 c. 3 C.d.S.), e che impone all’utenza la massima attenzione ed il pieno rispetto della normativa del codice della strada, ciò ai fini della sicurezza e prevenzione di pericoli nella circolazione. In secondo luogo va rilevata l’irrilevanza ai fini della determinazione della legittimità del verbale, delle doglianze (ove anche provate, e che comunque non hanno impedito ad altri utenti della strada di posizionarsi correttamente sulla stessa carreggiata così evitando di incorrere nell’infrazione) relative alla irregolare segnaletica di preavviso dell’intersezione stante la prevalenza delle prescrizioni semaforiche rispetto alla segnaletica verticale ed orizzontale ex art. 38 c. 2 C.d.S..

Ciò premesso, si ritiene che l’applicazione dell’art. 40 C.d.S., come invece invocato dall’opponente, sia preclusa dalla presenza della segnalazione semaforica, che comporta l’osservanza della relativa preminente e peculiare disciplina.

Inoltre, le intersezioni semaforiche che, come quella di specie, presentano corsie di canalizzazione nonché lanterne semaforiche dedicate, hanno il fine di consentire la preselezione e l’attestamento dei veicoli in prossimità dell’intersezione, ed una volta impegnata la corsia di preferenza i veicoli hanno l’onere di seguirne la relativa direzione riservata.

Pertanto la lanterna semaforica di corsia è volta a disciplinare il transito delle vetture secondo la canalizzazione prescritta.

Risulta pertanto ininfluente, ai fini dell’accertamento dell’infrazione per cui è causa, l’assenza sulla corsia percorsa dal veicolo dell’opponente di (altro) espresso divieto preclusivo della prosecuzione della marcia in direzione diversa dalla svolta a sinistra poiché la luce verde per proseguire diritto era riservata ai soli veicoli che transitavano sulla diversa parte di carreggiata a ciò destinata (sul punto Cass. Civ., sez. 2, sent. N. 8412/16, in senso conforme Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 9276/18, giurisprudenza citata dalla resistente).

In sostanza il veicolo dell’opponente, una volta impegnata la corsia di selezione era tenuto a seguirne la disciplina dettata dalla segnaletica dedicata, orizzontale e semaforica, che nel frangente imponeva l’arresto del mezzo all’incrocio e che avrebbe consentito, alla luce verde, la sola svolta a sinistra.

Invece detto veicolo ha oltrepassato la linea di arresto e proseguito la marcia, impegnando completamente e superando l’area di intersezione, e così realizzando l’infrazione come descritta in verbale.

Si ritiene che la violazione dell’art. 146 c. 3 C.d.S., che punisce la prosecuzione della marcia nonostante la contraria indicazione del semaforo o dell’agente del traffico, si realizza non soltanto con il completo attraversamento dell’incrocio, bensì anche quando il conducente, senza oltrepassare l’incrocio, abbia superato la linea di arresto impegnando considerevolmente l’area di intersezione circostanza così creando situazione di pericolo e che si è verificata nello specifico.

Si osserva peraltro che, a differenza di quanto sostenuto dall’opponente, la condotta vietata in questione è da considerarsi comunque estremamente pericolosa e causa di intralcio al traffico considerato che, come già esposto, una volta superato l’incrocio la via Circonvallazione si presenta nuovamente a corsia unica, così che la manovra di prosecuzione della marcia va ad interferire pericolosamente con il regolare flusso di veicoli proveniente dalla corretta corsia di canalizzazione.

Inoltre, ai fini della valutazione della sua gravità, se pur non contestata, la condotta in questione rende ipotizzabile anche la condotta vietata di cui all’art. 148 c. 11 ovvero 12 C.d.S. (sorpasso vietato in prossimità o corrispondenza di intersezione).

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Pertanto, per le considerazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, il ricorso deve essere respinto e confermati i provvedimenti impugnati … (omississ)