INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Respinto dal Tribunale di Ivrea il ricorso  ex art. 700 c.p.c. proposto da un conduttore di una unità abitativa per costringere il proprietario a cambiare gli infissi esterni, ritenuti inadeguati a mantenere nell’immobile una temperatura adeguata al benessere psicofisico e ad evitare le infiltrazioni dell’acqua piovana in occasione dei temporali estivi.

Ecco il testo:

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. ——2021

promosso da:

———————–

contro

————————————-

Il Giudice dott. ———————,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza————-,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 del ——- ——— deduceva di essere conduttore dell’immobile sito in ————, nel quale si riscontravano temperature al di sotto dei 15-16 gradi e che le due camere da letto venivano allagate in presenza di forti nubifragi a causa degli infissi ormai vetusti. Domandava, pertanto, la condanna di ———————– alla sostituzione degli infissi, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione di competenza del locatore e in ordine al periculm in mora evidenziava di per sé l’esistenza delle temperature minime durate il periodo invernale, soprattutto nella camera della figlia nata in data ——————.

Con comparsa di costituzione del 18.3.2021 si costituiva ————— deducendo l’inammissibilità del ricorso per assenza del fumus boni iuris dell’azione esperita, per violazione del carattere di residualità dell’azione cautelare ex art. 700 c.p.c. essendo previsto il potere di intervento del conduttore ex art. 1577 secondo comma c.c. e da ultimo l’assenza del periculum in mora; domandava, pertanto, la reiezione della domanda esperita.

Il ricorso è infondato sia per l’assenza del fumus boni iuris, sia per l’assenza del periculum in mora e deve essere respinto.

Il ricorrente stipulava l’attuale contratto di locazione in data ————, con durata quadriennale retrodatata dal —————— (dco.3 ricorrente), tale accordo si sostituiva al precedente che decorreva dal —————– con scadenza della prima quadriennalità al ————— e poi rinnovato tacitamente dalle parti per l’ulteriore quadriennio (doc.1 ricorrente). Pertanto, alla stipula del secondo contratto
era ancora vigente il precedente, tuttavia, nel secondo accordo si evidenzia come il canone viene ridotto rispetto alla precedente pattuizione, passando da €.450,00 ad €.400,00.

Il ricorrente si avvedeva delle basse temperature all’interno dell’immobile già nel lontano settembre 2019 e tentava di porvi rimedio con l’apposizione di guaine isolanti agli infissi, salvo poi lamentare con missiva spedita il 18.12.2019 la persistenza del problema e successiva raccomandata veniva inviata a mezzo del legale in data 22.10.2020. L’assenza del periculum in mora risulta di palmare evidenza non solo dal protrarsi delle lamentate temperature eccessivamente basse fin dal settembre 2019 ma, altresì, dalla successiva espressa volontà contrattuale delle parti che, nonostante la situazione, hanno concordato un nuovo contratto di locazione, nel quale tengono evidentemente conto della vetustà dell’immobile riducendo il corrispettivo dovuto dal conduttore ad €.400,00. A nulla rilevano i paventati aggravamenti derivanti da infiltrazioni d’acqua nelle due stanze adibite a camere nell’agosto dell’anno 2020 in presenza di temporali in quanto per fatto dedotto dagli stessi ricorrenti, tale evento si è verificato solo in tale mese e nulla viene più lamentato fino alla presentazione del ricorso di 6 mesi successivo, oltre a trattarsi di evento del tutto scollegato dalle temperature ambientali presenti all’interno dell’immobile. Altro evento preso in considerazione, quale aggravamento della situazione da parte del ricorrente, è la nascita della figlia in data ————— ma anche tale evento non si pone in alcun nesso di causalità con l’eventuale danno già in essere ed è elemento che era certamente era già previsto e valutato dalla parti, e in particolare dal conduttore, padre della bambina, al momento della rinegoziazione del contratto in data 10.1.2020, soli 4 mesi prima della data di nascita della figlia.

In ordine al periculum in mora giova peraltro evidenziare che nulla di preciso è riportato dal ricorrente nell’atto introduttivo che si limita a sostenere “Sul periculum in mora: il diritto del ricorrente alla sostituzione e/o risistemazione dei serramenti è esposto ad un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto nel periodo invernale le temperature sono inferiori rispetto a quelle di tutto l’anno, soprattutto per quanto concerne la cameretta della piccola figlia che deve essere salvaguarda al meglio possibile data la tenera età.” Non può che evidenziarsi l’assenza di legittimazione attiva del ricorrente per ciò che rileva in ordine alla tutela della salute dei famigliari, compresa la piccola neonata, che seppur ivi regolarmente abitanti in forza del contratto di locazione stipulato da —————- sono certamente titolari di un diritto fondamentale alla salute iure proprio che non può essere azionato in giudizio da terzi.

Con riguardo, invece, al diritto alla salute del ricorrente, nulla viene espressamente indicato, dovendosi interpretare che la doglianza in ordine alle temperature sia a ciò ricollegabile, elemento che risulta confutato dall’abitazione nell’immobile dal settembre 2019, lungo periodo nel quale le doglianze del locatore si sono limitate a tre sole missive a distanza di svariati mesi l’una dall’altra, elementi che confutano la lesione all’integrità psicofisica del ricorrente per le condizioni dell’abitazione a cui, peraltro, giova ribadirlo, ha volontariamente stipulato nuovo contratto abitativo, accettando in cambio la riduzione del canone pattuito. Sul punto viene lamentato un periculum in mora in re ipsa per le temperature registrate, nulla viene nemmeno lamentato per la percezione soggettiva di freddo da parte del ricorrente che si limita a dedurre tali temperature nel periodo invernale tout court.

Il ricorso risulta, inoltre, sfornito del fumus boni iuris per una molteplicità di motivi. In primis non è comprovato alcun nesso di causalità tra la vetustà degli infissi e le temperature basse lamentate. Per stessa ammissione del ricorrente all’interno di una camera si sono presentati problemi di infiltrazione dal tetto ed è ivi comparsa una macchia di muffa. Da ciò può fondatamente dedursi che i problemi di coibentazione dell’immobile, rectius delle temperature invernali presenti all’interno dello stesso, non siano da imputare esclusivamente alla vetustà degli infissi e l’eventuale sostituzione degli stessi non possa produrre l’effetto desiderato dal ricorrente. A nulla rileva la perizia di parte prodotta (doc.10 ricorrente) la quale è del tutto priva di pregio per l’assenza di applicazione di qualsiasi rigoroso metodo scientifico. Il perito rileva la carenza di manutenzione degli infissi e la generica presenza di fessure tra le ante che provocano spifferi e infiltrazioni d’acqua in occasione delle precipitazioni atmosferiche, tuttavia, documenta poi fotograficamente solo una serie di distacchi nella finestra a tre ante della camera da letto e una fessura tra montante e davanzale del cucino. Tale situazione risulta incompatibile con quella lamentata dal ricorrente che vorrebbe, invece, la grave sussistenza di vizi di tutte le finestre dell’immobile tali da provocare, di per sé sole, un inidoneo isolamento termico dell’abitazione dall’esterno nel periodo invernale. Nulla rileva il tecnico di parte in ordine alle temperature all’interno dell’abitazione al di sotto dei valori minimi che garantiscano il diritto alla salute e ciò nonostante la perizia sia effettuata in data 2.12.2020 con temperature esterne certamente prossime allo 0. Sul punto è bene evidenziare come le limitate fessurazioni attestate dal perito, di cui tre riguardanti la medesima finestra, non trovano alcuna individuazione del rimedio necessario e opportuno a livello tecnico, essendo lo stesso perito di parte che si astiene dall’attestare la necessaria sostituzione dell’infisso e il limitato vizio che risulta documentato dalle foto risulta ben risolvibile con lavori di ordinaria manutenzione che provvedano a isolare i distacchi di pochi millimetri formatesi a causa della vetustà del legno.

Inoltre, deve evidenziarsi che l’assenza del fumo del buon diritto è, altresì, insussistente per l’assenza di prove precise in ordine al verificarsi delle basse temperature lamentate; tale evento risulta essere smentito dagli stessi rilievi effettuati dall’attore. Lo stesso deduce di aver apposto guaine isolanti agli infissi nel 2019, tali guaine risultano poi del tutto assenti nel 2020 al momento della perizia e nelle foto prodotte dal ricorrente; ad ogni buon conto l’unico rilievo delle temperature documentato risale alla missiva datata 15.12.2019 (più di un anno orsono) e risultano registrate in data 12.12.2019. Tali rilievi lungi dall’avere un accertamento perito e secundum leges artis, sono, invece, effettuati a mezzo di meri termometri commerciali comuni che non garantiscono alcuna precisa misurazione delle temperature rilevate, l’errore strumentale intrinseco nella rilevazione di tali strumenti oscilla tra +/-2° e +/-5°, errore strumentale a cui deve, poi, aggiungersi il possibile errore dato da una non corretta collocazione di tali strumenti, elementi che non possono essere valutati in assenza di un’esatta descrizione del modus operandi del ricorrente nell’accertamento delle temperature di che trattasi. Tenendo conto del solo errore strumentale minimo presente nei termometri commerciali comuni (+/2°) si evidenzia come le temperature registrate (18,3-19° nel salotto, 17,4-18° nella prima camera e 16,5-17° nella cameretta) non risultano a valori minimi tali da incidere sul diritto alla salute del ricorrente. Pertanto, —————— lungi da lamentare un pregiudizio al proprio diritto fondamentale all’integrità psico-fisica (elemento che peraltro giova ribadirlo mai è nemmeno espressamente indicato nel ricorso, ma è dedotto soltanto implicitamente), lamenta, invece, l’omesso raggiungimento della temperatura di 28° che lo stesso ritiene fosse prevedibile con apertura a 5 delle valvole Danfoss. Tale omesso raggiungimento della temperatura sperata non può certo integrare alcuna lesione del diritto alla salute nel momento in cui la temperatura minima che viene raggiunta, come da rilievi effettuati nel secondo accertamento, ore 21.00, dopo che i termosifoni sono stati tenuti con la massima apertura delle valvole e tenuto conto dell’errore strumentale della misura di cui sopra si è detto, le temperature siano del tutto nella norma, considerato il minimo necessario ad assicurare il benessere psicofisico all’interno dell’abitazione. In definitiva l’oggetto dell’azione del ricorrente è inerente all’omesso raggiungimento delle temperature volute con utilizzo ridotto del sistema di riscaldamento in base alle ipotetiche spettanze di quanto dichiarato dal costruttore delle valvole installate, ossia il raggiungimento dei 20° con apertura delle valvole a 3 e dei 28° con valvole a 5, è evidente che tali ipotetiche dichiarazioni del costruttore delle valvole Danfoss (peraltro non provate nel presente giudizio in cui non è prodotto il libretto di funzionamento di tali valvole) è del tutto ipotetico e dipende dalle condizioni dell’intero impianto di riscaldamento, dalle temperature esterne, dalla coibentazione dell’intero immobile e non certo dai soli infissi dell’abitazione, la cui vetustà non è quindi causa, almeno per quanto provato in questa sede, dell’omessa realizzazione delle temperature standard dichiarate dal costruttore. Ad ogni buon conto tale omessa aspettativa delle temperature prestabilite non è tutelabile in sede cautelare in quanto non provoca alcun immediato pericolo di pregiudizio alla salute del ricorrente, il quale, al contrario, è in grado, mediante l’utilizzo delle valvole a 5 di ottenere una temperatura ambientale conforme al diritto alla salute dello stesso, oltre che a poter intervenire sugli infissi con attività di ordinaria manutenzione, apponendo apposite guaine e sistemi isolanti nelle poche fessure documentate dalla perizia di parte.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all’art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell’urgenza e del valore dell’affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell’oggetto della domanda attinente alla condanna a un facere di sostituzione di una pluralità di infissi), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, e del compenso minimo per la fase decisionale, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria stante la conclusione del procedimento dopo la prima udienza. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.4.087,09 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Visto l’art. 700 c.p.c.,

  • rigetta integralmente il ricorso proposto da —————–;
  • condanna ——————– alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di ——————— che liquida nella somma di €.4.087,09 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Ivrea, 29 marzo 2021

Il Giudice dott. ———————